Il via libera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026: cosa cambia per gli automobilisti

Con l'approvazione formale dello schema di decreto legislativo in esame preliminare deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 ottobre 2026, la riforma organica del Codice della Strada compie il passo decisivo verso l'entrata in vigore. Tra le decine di emendamenti approvati per attuare la legge delega parlamentare, la novità di maggiore impatto pratico per gli oltre quaranta milioni di patentati italiani riguarda la radicale riscrittura dell'articolo 201 del Codice della Strada: per tutte le violazioni accertate mediante dispositivi elettronici da remoto senza contestazione immediata – dai rilevatori di velocità fissi e mobili alle telecamere per il passaggio con semaforo rosso, fino ai varchi ZTL e alle corsie preferenziali – il termine perentorio entro cui la Pubblica Amministrazione deve notificare il verbale al proprietario del veicolo scende da 90 a soli 45 giorni solari dall'infrazione.

Si tratta del primo reale dimezzamento dei tempi di notifica introdotto nella storia repubblicana del Codice. Fino a oggi, l'attesa di tre mesi pieni consentiva a Comuni e comandi di Polizia Locale di accumulare pacchetti di sanzioni seriali prima di spedirli, recapitandoli spesso a catena quando l'automobilista non ricordava più le circostanze del transito o quando il cumulo delle sanzioni aveva già raggiunto importi proibitivi. Con il nuovo limite perentorio di 45 giorni, qualsiasi verbale notificato anche con un solo giorno di ritardo – a partire dal quarantaseiesimo giorno – sarà colpito da vizio di nullità insanabile per intervenuta decadenza dei termini, offrendo al cittadino un motivo blindato di ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace.

Notifiche digitali tramite SEND e PEC: come si calcola la decorrenza dei 45 giorni

La drastica riduzione dei tempi è resa materialmente possibile dall'integrazione obbligatoria dei comandi di polizia con la piattaforma nazionale SEND (Servizio Notifiche Digitali) gestita da PagoPA e con l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Per i cittadini che hanno eletto il proprio domicilio digitale registrando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o che utilizzano l'applicazione governativa App IO, l'atto amministrativo viene depositato telematicamente: i 45 giorni si calcolano dal momento dell'infrazione registrata dal sensore al momento dell'avvenuto invio della ricevuta di accettazione nei server statali.

Per chi non possiede un domicilio digitale o non ha ancora attivato l'app istituzionale, la notifica continuerà a viaggiare mediante il servizio postale tradizionale con la classica busta verde degli atti giudiziari (Modello 23-L). In questo caso, fa fede per l'Amministrazione la data di spedizione all'ufficio postale, ma il legislatore ha introdotto un vincolo di tracciabilità certificata per impedire il fenomeno dei verbali 'fantasma' recapitati a ridosso dell'anno solare, armonizzando la disciplina con le nuove regole già previste nella nostra disamina sulle nuove sanzioni del Codice della Strada e autovelox.

Addio a patente e libretto fisici: basta la verifica telematica da parte degli agenti

Altra rivoluzione epocale contenuta nel decreto riguarda la dematerializzazione totale dei documenti di guida. Il provvedimento abroga l'obbligo storico stabilito dall'articolo 180 del Codice della Strada, che imponeva al conducente di avere costantemente a bordo e mostrare fisicamente agli organi di polizia la patente di guida plastificata e la carta di circolazione (Documento Unico di Circolazione - DUC), pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 42 a 173 euro con l'onere di doversi recare entro trenta giorni presso una caserma per esibire il documento.

Con le nuove disposizioni, la presenza fisica dei documenti cartacei non sarà più richiesta: le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Polizie Locali avranno l'obbligo di verificare l'esistenza, la validità, il saldo dei punti e l'assenza di provvedimenti di sospensione o revoca del titolo interrogando direttamente per via telematica l'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida e l'Archivio Nazionale dei Veicoli tramite i terminali di bordo. Al conducente sarà sufficiente mostrare, in caso di necessità, il documento digitale integrato nell'IT-Wallet dell'App IO o dichiarare le proprie generalità anagrafiche esatte.

Validità della patente B estesa fino a 65 anni: risparmio per le famiglie

Il testo governativo interviene con decisione anche sulle scadenze dei rinnovi della patente di guida di categoria B per le autovetture. Fino a oggi, il regime di rinnovo decennale era limitato fino al compimento dei 50 anni di età, costringendo poi gli automobilisti tra i 50 e i 70 anni a sottoporsi a visita medica collegiale ogni cinque anni, con relativi versamenti di bolli e diritti di Motorizzazione.

Il nuovo articolo normativo recepisce le linee guida europee sull'invecchiamento attivo e sull'aspettativa di vita in salute, estendendo la validità decennale del documento di guida fino al compimento dei 65 anni di età. Solo a partire dal sessantacinquesimo anno la periodicità della visita medica scenderà a cinque anni (e a due anni oltre gli 80 anni). Una misura che riduce la burocrazia sanitaria e comporta un risparmio stimato in oltre 120 euro a decennio per ciascun automobilista compreso nella fascia di età tra i 50 e i 65 anni.

Stretta sui veicoli senza assicurazione e targhe estere: fermo a tempo indeterminato

A fronte delle semplificazioni burocratiche per i cittadini onesti, lo schema di decreto introduce una stretta inflessibile contro le illegalità croniche. Per chi circola privo di copertura assicurativa obbligatoria RC Auto (articolo 193 CdS), la sanzione pecuniaria minima viene confermata a 866 euro ma viene introdotto il fermo amministrativo del veicolo a tempo indeterminato finché l'intestatario non dimostra il pagamento integrale della contravvenzione, il versamento del premio assicurativo per almeno sei mesi e la corresponsione delle spese di custodia presso il deposito autorizzato.

Viene inoltre chiusa la falla normativa sulle autovetture con targa estera condotte da residenti in Italia: dopo 30 giorni dall'acquisizione della residenza scatterà l'obbligo inderogabile di re-immatricolazione con targa italiana o registrazione nel Registro Veicoli Esteri (REVE), con facoltà per le forze di polizia di bloccare immediatamente il mezzo con ganasce o rimozione coattiva in caso di violazione.

La regolarità amministrativa: il primo valore quando si acquista un'auto usata

Il rapido mutamento del quadro normativo evidenzia quanto sia essenziale guidare veicoli perfettamente in regola sotto il profilo amministrativo, fiscale e assicurativo. Nella compravendita di auto usate tra privati, il rischio di imbattersi in vetture gravate da fermi amministrativi per multe non pagate o pignoramenti esecutivi è altissimo, come illustrato nella nostra guida all'acquisto sicuro e periziato nelle vendite giudiziarie.

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Iter parlamentare e prossimi passi verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È opportuno precisare che, trattandosi di uno schema di decreto legislativo deliberato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento dovrà completare i passaggi formali previsti dalla Costituzione: acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle commissioni Trasporti di Camera e Senato prima dell'approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l'intesa politica raggiunta blindata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti traccia una traiettoria irreversibile: per gli automobilisti italiani si apre una stagione di maggiore trasparenza, certezza dei tempi di notifica e digitalizzazione concreta.