Al volante a 17 anni: lo schema di decreto legislativo che ridisegna la Guida Accompagnata
Con l'approvazione formale dello schema di decreto legislativo di riforma organica del Codice della Strada deliberato dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre 2026 su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione della legge delega n. 177/2024, la disciplina della Guida Accompagnata (GA) per i minori di diciotto anni subisce una profonda metamorfosi operativa. La misura, che aggiorna e riscrive l'articolo 115, comma 1-bis del Codice della Strada, punta a colmare un ritardo storico nella formazione pratica dei giovani guidatori italiani: anticipare di dodici mesi l'esperienza al volante dell'autovettura sotto la supervisione costante di tutor esperti rappresenta la strategia primaria per contrastare la piaga dell'incidentalità stradale nella fascia anagrafica 18-24 anni, che secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio ACI-Istat conta annualmente oltre 28.500 incidenti con lesioni e rappresenta la prima causa di mortalità giovanile in Italia.
A differenza delle sperimentazioni del passato, rimaste poco utilizzate a causa di complessità burocratiche eccessive, il nuovo testo governativo introduce un percorso chiaro, tracciabile e rigoroso che consente ai ragazzi di diciassette anni di guidare veicoli a quattro ruote prima del conseguimento della patente B definitiva, subordinando tuttavia l'autorizzazione a severi requisiti propedeutici e vincoli comportamentali a tolleranza zero.
I 3 requisiti obbligatori: patente A1 o B1, consenso genitoriale e 10 ore di autoscuola
Mettersi alla guida di un'automobile a diciassette anni non è una facoltà automatica legata al compimento dell'età, ma un'abilitazione speciale che richiede il superamento di tre gradini amministrativi sequenziali:
- 1. Possesso di patente propedeutica: il minore deve essere già titolare di una patente di guida in corso di validità di categoria A1 (motocicli 125 cc) o B1 (quadricicli pesanti). Questo requisito garantisce che il candidato abbia già studiato, sostenuto e superato con successo l'esame teorico informatizzato ministeriale sulle norme di circolazione e sui segnali stradali.
- 2. Istanza alla Motorizzazione con consenso dei genitori: il genitore o il tutore legale deve presentare formale istanza telematica presso la Motorizzazione Civile (UMC), autorizzando il minore alla guida accompagnata e indicando i nominativi designati dei tutor accompagnatori.
- 3. Il corso pratico obbligatorio di 10 ore in autoscuola: prima di poter guidare con i genitori, il diciassettenne deve completare un percorso di certificazione pratica presso un'autoscuola accreditata con un istruttore abilitato. Il modulo formativo prevede tassativamente:
Almeno 4 ore di guida in visione notturna su strade urbane ed extraurbane; 2 ore di guida su autostrade o strade extraurbane principali con immissione in corsia di accelerazione e mantenimento della velocità di crociera; e 4 ore di guida su viabilità ordinaria complessa con gestione di rotatorie a più corsie e intersezioni semaforizzate. Solo al completamento di queste dieci ore l'autoscuola rilascia l'attestato telematico che consente alla Motorizzazione di emettere l'autorizzazione alla Guida Accompagnata.
La figura del tutor: massimo 60 anni, patente da 10 anni e divieto di passeggeri terzi
La disciplina individua con precisione chirurgica le caratteristiche dell'accompagnatore che siede al posto del passeggero anteriore. Il candidato alla Guida Accompagnata può indicare nell'autorizzazione un massimo di tre nominativi scelti tra familiari o conoscenti. Il tutor designato deve possedere requisiti inderogabili:
- Avere un'età anagrafica non superiore a 60 anni.
- Essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore conseguita da almeno 10 anni.
- Non aver subito provvedimenti di sospensione della patente o decurtazioni totali del punteggio nel corso degli ultimi cinque anni.
A bordo del veicolo durante le esercitazioni di guida accompagnata vige un divieto categorico: non è consentito trasportare alcun altro passeggero oltre al minore e al tutor designato. Inoltre, il tasso alcolemico per il diciassettenne alla guida deve essere categoricamente pari a zero assoluto (0,0 g/l): la minima positività all'alcoltest o il rifiuto di sottoporsi all'accertamento comporta la revoca immediata e definitiva dell'autorizzazione alla Guida Accompagnata e il divieto inderogabile di conseguire la patente B prima del compimento dei 21 anni.
Quali automobili si possono guidare: i limiti di potenza e i contrassegni 'GA'
Altro capitolo cruciale riguarda la scelta dell'autovettura utilizzata per le esercitazioni. Il minore non può guidare qualsiasi auto di famiglia: il veicolo deve rispettare i medesimi parametri di potenza previsti per i neopatentati nel primo anno di patente:
- Rapporto potenza/tara: non superiore a 75 kW/t (chilowatt per tonnellata di massa a vuoto).
- Potenza massima assoluta: non superiore a 105 kW (142 cavalli) per le autovetture di categoria M1.
Sull'autovettura devono essere applicati in posizione visibile, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, due speciali contrassegni retroriflettenti recanti le lettere maiuscole 'GA' (colore nero su fondo giallo), aventi dimensioni regolamentari stabilite dal decreto ministeriale. Guidare senza esporre i contrassegni o condurre un veicolo eccedente i limiti di potenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 1.731 euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, in conformità con il quadro sanzionatorio analizzato nel nostro dossier sulle regole del foglio rosa B e le limitazioni di guida.
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